Art. 6.

      1. All'articolo 6 della legge 16 marzo 1987, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «i servizi diabetologici di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture diabetologiche di cui all'articolo 5»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle strutture di cui al comma 1 può accedere il personale sanitario non medico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni».